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Novità 2013 al Codice della Strada

28/12/2012 CODICE DELLA STRADA.
Previsto un aumento delle multe del 5.7%, così come delle spese di notifica: aumenteranno di 60 centesimi le spese postali per la notifica di plichi fino a 20 grammi, arriveranno a 9,70 euro le spese per un verbale semplice e saliranno a 17,50 euro quelle per una violazione Ztl ritirata all’ufficio postale. Moto di grossa cilindrata e patentino ciclomotore. Per guidare moto potenti senza restrizioni, dunque con la patente A, bisognerà aver compiuto 21 anni, essere in possesso da almeno due anni della patente A2 e aver superato un esame di pratica. Altrimenti bisognerà aspettare il ventiquattresimo anno d’età. Dal 19 gennaio inoltre il patentino per ciclomotori e minicar verrà sostituita dalla patente AM, compatibile con il meccanismo della patente a punti. Resterà comunque valido il patentino conseguito prima del 19 gennaio. Con il nuovo documento, in caso di violazione grave, il conducente maggiorenne rischierà la sospensione della patente, esattamente come per gli altri automobilisti, mentre per i neopatentati raddoppierà la decurtazione dei punti se in possesso di patentino o patente AM da meno di tre anni. Pneumatici invernali e catene . L’uso delle gomme da neve rimarrà alternativo a quello delle catene, quest’ultime obbligatorie a bordo nei mesi invernali. È stato invece rimandato l’obbligo di registrare il conducente abituale di un veicolo, ossia chi utilizza un mezzo per più di 30 giorni. Cambieranno ancora le norme che regolano la patente della moto, a partire dal 19 gennaio 2013 per adeguare il Codice della Strada italiano alle norme europee. Verranno introdotte alcune differenze importanti rispetto alle norme attuali. Alcune novità vanno verso una maggiore sicurezza, come la possibilità di ottenere la patente senza limitazioni non prima dei 24 anni oppure dopo due anni di «apprendistato» con la patente A2 e moto entro i 35 kW. Altre di queste, invece, sono a un primo sguardo meno comprensibili: non si potranno, per esempio, guidare moto depotenziate che in origine avevano più di 70 kW. Ecco le principali modifiche: Patente A2: si potranno guidare motocicli con potenza massima di 35 kW con un rapporto peso/potenza massimo di 0,2 Kw/kg non derivati da una versione che sviluppa oltre 70 kW. Oggi, invece, con la A2 la potenza è limitata a 25 kW (anche se per sostenere l’esame è possibile usare una moto fino a 35 Kw, se si sono compiuti i 21 anni). Patente AM: il «patentino» di oggi, diventa la patente AM e consentirà di guidare ciclomotori a 2 ruote, veicoli a 3 ruote e quadri cicli leggeri. Patente A (senza limitazioni): per chi non possiede un titolo di guida di categoria A, potrà conseguire la patente A senza limitazioni non prima dei 24 anni. Oggi, invece, bastano 21 anni. Limiti di velocità per neopatentati: viene esteso anche ai titolari di patente A2 e A il divieto di oltrepassare la velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali per i primi tre anni dal conseguimento della patente. Si potranno guidare, possedendo la patente adeguata: dai 14 anni: veicoli della patente AM solo in Italia con la proibizione di trasportare passeggeri; dai 16 anni: veicoli della patente A1 sempre con la proibizione di trasportare passeggeri; dai 18 anni: veicoli della categoria AM e A1 ed è consentito trasportare passeggeri; veicoli della patente A2 dai 20 anni: veicoli della patente A, se il conducente è titolare di patente di guida A2 da almeno 2 anni e sostenendo un esame pratico con veicolo adeguato dai 21 anni: tricicli della patente A dai 24 anni: veicoli della patente A (accesso diretto, senza precedenti titoli di guida di categoria A)

Decreto Ministeriale - auto storiche

Ecco le regole che cambiano Revisione ogni due anni e procedure più chiare per ottenere i documenti di circolazione. Sarà più facile possedere una "veterana"

Aria nuova per le "storiche". In questi giorni è in corso di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto ministeriale che dispone le revisioni periodiche dei veicoli considerati di interesse storico e collezionistico e le reimmatricolazioni.

Riguardo alle nuove normative, sono da segnalare due importanti novità. La revisione, che si adegua ai regolamenti per le vetture "moderne" e diventa, perciò, biennale anziché annuale come era in precedenza. E la possibilità di ritargare il veicolo storico, anche se questo è stato radiato d'ufficio, sia stato già demolito per volontà di un precedente proprietario o non abbia più alcun documento ("veicoli sconosciuti").

Un veicolo è storico se ha questi requisiti

Per accedere alle nuove normative, è necessario che il veicolo sia classificato come storico. Deve, cioè, avere almeno 20 anni dalla data di costruzione. Inoltre, deve essere iscritto a uno dei club federati con l'ASI (Automotoclub Storico Italiano) o a uno dei Registri storici dell'ASI: Italiano Alfa RomeoItaliano FiatStorico Lancia, il passo necessario per l'ottenimento dello status di veicolo storico e la fruizione dei vantaggi assicurativi che ne derivano.

Per l'iscrizione, occorre presentare un certificato di rilevanza storica e collezionistica, suddiviso in diverse sezioni che riportano i dati del possessore, la data di costruzione e di prima immatricolazione (quest'ultima se disponibile) del veicolo, i dati generali e identificativi e le caratteristiche tecniche e l'indicazione (annotata dalle ditte di autoriparazione) delle eventuali parti sostituite non conformi a quelle d'origine.

Revisione: ogni due anni, come le comuni auto

Questa "voce" riguarda una delle novità di maggiore interesse della normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e compare nell'articolo 9 del Decreto. In esso si legge che i veicoli considerati di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione biennale (e non più annuale), entro il mese di rilascio della carta di circolazione, oppure entro il mese che corrisponde a quello nel quale è avvenuta l'ultima revisione.

La revisione può essere effettuata, oltre che agli Uffici della Motorizzazione civile, anche nei centri autorizzati. Questa normativa riguarda tutti i veicoli storici, compresi quelli costruiti prima del 1 Gennaio 1960.

Le modalità del collaudo sono le stesse dei veicoli moderni: accertamento dei dati di identificazione e controllo della loro corrispondenza alle caratteristiche costruttive previste dalle norme in vigore alla data di costruzione del veicolo da revisionare, e controllo dei dispositivi imposti dalle norme di circolazione.

Può, tuttavia, capitare di acquistare una vettura radiata o demolita, o che abbia solo il libretto o solo le targhe, o che provenga dall'estero, o che non sia mai stata immatricolata prima. In questi casi, la procedura per poter circolare risulta semplificata rispetto a prima.

Il colpo di fortuna: un veicolo da immatricolare

Se si vuole circolare con un veicolo storico ma mai immatricolato bisogna prima di tutto iscrivere l'auto al Registro ASI. Perché questo sia possibile, bisogna sottoporre il veicolo a una "verifica" delle sue parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria e farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuto lavoro da ciascuna ditta.

Il secondo passo è una autocertificazione relativa alla corretta conservazione del veicolo, che contiene la data e il luogo di ritrovamento e le modalità di conservazione.

Con i documenti ottenuti, si sottopone il veicolo alla revisione. La domanda va inoltrata al Centro Prova Autoveicoli (CPA) se la vettura è stata costruita prima del 1 Gennaio 1960; dopo questa data, all'Ufficio della Motorizzazione civile.

Se va tutto bene, cioè se il collaudo è stato superato, la Motorizzazione consegna al proprietario i documenti di circolazione e le targhe.

L'auto è stata radiata? Si procede così

Questa "voce" contempla tre possibilità: che la vettura sia stata radiata d'ufficio; che sia stata ritirata dalla circolazione e custodita in una area privata; che sia stata portata in demolizione.

Nel primo caso, assieme alla dichiarazione dell'avvenuto "restauro" e alla dichiarazione del nuovo proprietario sulla corretta conservazione del veicolo, vanno indicati anche gli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA.

Nel secondo e nel terzo caso, per ottenere il nuovo libretto e le nuove targhe, si presenta anche l'estratto cronologico del PRA, o il certificato di cancellazione e, per i veicoli cancellati dal 30 Giugno 2008, anche l'indicazione del "centro di raccolta" (demolitore) al quale sono stati consegnati. Se si possiedono le vecchie targhe, queste possono essere riattivate con l'annotazione sul "libretto" originario della dicitura "Riammesso alla circolazione in data...". In caso contrario, la Motorizzazione emette un nuovo libretto e nuove targhe

E se non si sa da dove provenga la "storica"?

Tecnicamente, si chiama "veicolo di origine sconosciuta". Per poter circolare nuovamente su strada, la vettura deve ottenere un nuovo libretto e una nuova targa. Va, quindi, sottoposta a revisione.

Le modalità non cambiano: si porta l'auto in officina per il controllo delle sue parti e l'eventuale sostituzione di alcuni componenti. L'autoriparatore fa una dichiarazione scritta di avvenuto lavoro. Il proprietario formula una dichiarazione sulla corretta conservazione del veicolo. Si passa, quindi, alla revisione, che se superata dà diritto alla circolazione.

Se la "veterana" proviene dall'estero

Se si è acquistata una vettura storica fuori dai confini nazionali, si può circolare, ma occorre essere in possesso dei documenti esteri d'origine, per procedere alla "nazionalizzazione", anche fiscale, del veicolo. Altrimenti, l'auto è considerata "di origine sconosciuta".

Il procedimento è lo stesso degli esempi precedenti: dichiarazione scritta delle officine che hanno controllato ed eventualmente riparato la vettura; autocertificazione che dichiara la corretta conservazione del veicolo.

Si accede, quindi, alla revisione (di competenza sempre del CPA o dell'UMC a seconda se il veicolo sia costruito prima o dopo il 1 Gennaio 1960), che viene effettuata assieme alla presentazione del certificato di rilevanza storica e collezionistica e della documentazione originaria del veicolo (i documenti esteri).

Se il collaudo viene superato, la Motorizzazione trattiene le targhe d'origine e i documenti esteri e il veicolo è pronto per circolare. Ultima formalità, a cura del nuovo proprietario: bisogna informare lo Stato dal quale proviene il veicolo dell'avvenuta nuova immatricolazione in Italia.

 

 

Esenzione Bollo auto

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Bollo auto 2013: esenzioni


Esenzioni 2013


Sono esenti dal pagamento del bollo auto:


1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.


2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.


L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo.


Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.


3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).


4) I veicoli delle organizzazione di volontariato, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli destinati al servizio antincendio come previsto dalla L.R. 22 settembre 2003, n. 49.


Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 28,40 (autoveicoli) e € 11,36 (motoveicoli).


Le possibili esenzioni dalla tassa automobilistica sono l'esenzione per disabili, per i veicoli delle organizzazioni di volontariato, per i veicoli per trasporto specifico, per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, per i veicoli destinati al servizio antincendio.


Esenzione per disabili


Le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica a favore delle persone disabili sono disciplinate dalla Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ.mod."Norme in materia di tasse automobilistiche regionali", capo II artt. n.3, 4 e 5.


Soggetti beneficiari


L'esenzione spetta alla persona disabile o alla persona di cui il disabile risulta fiscalmente a carico.


I beneficiari sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla concessione dell'esenzione entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni, pena l'applicazione di sanzione amministrativa di importo compreso tra i 50,00 e i 200,00 euro.


Disabilità


Il beneficio spetta nel caso in cui sia riconosciuta da una Commissione Medica Pubblica una delle seguenti disabilità:


a) ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all'allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita dalle Commissioni Mediche Locali di cui all'art. 119, comma 4, lettera a) del Codice della Strada e annotati sulla patente speciale di guida;


b) handicap in situazione di gravità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni;


c) limitazione della capacità di deambulazione con riconoscimento della indennità di accompagnamento;


d) cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%;


e) sordomutismo dalla nascita o sordità prelinguale (prima dell'apprendimento della lingua parlata);


f) handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.


N.B. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione.


Veicoli agevolabili


L'esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo.


Sono ammessi al beneficio dell'esenzione i veicoli di cui al D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) art. 53, c. 1, lett. b), c) ed f) e art. 54, c.1, lett. a), c) ed f) di cilindrata non superiore a 2.000 centrimetri cubici se alimentati a benzina e di cilindrata non superiore a 2.800 centimetri cubici se alimentati a gasolio:


- autovetture


- autoveicoli per trasporto promiscuo


- autoveicoli per trasporti specifici


- motocarrozzette


- motoveicoli per il trasporto promiscuo


- motoveicoli per trasporti specifici


- veicoli per uso di invalidi con le caratteristiche di cui all'art. 196 del D.P.R. n. 485/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" (velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere).


Nota B - Per i non vedenti e i sordomuti l'esenzione spetta solo per autovetture e autoveicoli, non per motoveicoli.


Istanza di esenzione


Le domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica possono essere presentate presso un qualsiasi sportello A.C.I. (Automobile Club Italia) del territorio della Regione Toscana.


Nel caso di impossibilità a presentarsi presso uno sportello, la domanda di esenzione può essere inoltrata tramite servizio postale a mezzo raccomandata, allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.


Modello E di richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi della L.R. 49/2003 e del decreto del presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005 n.10/R.



Documentazione da allegare


a) fotocopia della carta di circolazione del veicolo da esentare;


b) nel caso di veicolo non intestato al disabile, copia della documentazione che attesti che quest'ultimo è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo;


c) copia del verbale di accertamento sanitario rilasciato da una Commissione Medica Pubblica;


d) nel caso di veicolo adattato nei comandi guida, in funzione di disabilità motoria, fotocopia della patente di guida speciale da cui risulta la prescrizione di guida con adattamenti.


Nel caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui alle lettere b) e c) è possibile procedere ad autocertificare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 "Testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", i seguenti requisiti:


- la qualità di "fiscalmente a carico" riferita al disabile, nel caso di veicolo intestato ad altro soggetto;


- la disabilità accertata in sede di visita della Commissione Medica Pubblica, con espressa indicazione della Commissione stessa.


Decorrenza dell'esenzione


L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza.


Trasferimento dell'esenzione su un altro veicolo


L'esenzione può essere trasferita su un altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico con una comunicazione da presentare ad un qualsiasi sportello A.C.I. (Automobile Club Italia) entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui si è verificata la sostituzione del veicolo. La comunicazione pervenuta agli uffici A.C.I oltre tale termine, o la mancata comunicazione, comporta esclusivamente l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00 e non il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione sul nuovo veicolo che potrà essere riconosciuto anche per i periodi tributari precedenti alla tardiva comunicazione - Modello G di richiesta di trasferimento/uscita dall'esenzione.


Esenzione per organizzazioni di volontariato


Le esenzioni dei veicoli di proprietà delle Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 e succ. mod., art.6.


Soggetti beneficiari


L'esenzione è concessa a favore delle Organizzazioni iscritte nel registro regionale di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).


Veicoli agevolabili


Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli, esclusivamente utilizzati ai fini istituzionali, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato di cui alla L.R. n. 28/93.


Istanza di esenzione


La domanda di esenzione deve essere presentata, in carta semplice a firma del legale rappresentante, presso una delegazione A.C.I. del territorio della Regione Toscana.


La richiesta di esenzione dovrà contenere (come allegato a parte ovvero in calce alla domanda medesima) anche una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), nella quale si attesta che l'Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato della Toscana con indicazione degli estremi dell'atto di iscrizione nonché l'attestazione che i mezzi esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.


Modello F di richiesta di istanza di esenzione per Organizzazioni di volontariato


Documentazione


In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.


Modello H per richiesta di riesame dell'esenzione


Decorrenza dell'esenzione


L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.



Esenzione per i veicoli per trasporto specifico (Onlus)


L'esenzione di tali veicoli è disciplinata dalla Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49 (e successive modificazioni), art. 7.


Soggetti beneficiari


L'esenzione è concessa a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia 18 luglio 2003, n. 266, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali.


Veicoli agevolabili


Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adattati per usi specifici di proprietà delle O.N.L.U.S., degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali.


L'esenzione spetta solo per veicoli adattati:


ambulanze di trasporto, trasporto specifico di persone in determinate condizioni trasporto di organi e sangue



L'adattamento deve risultare sulla carta di circolazione.


Istanza di esenzione


La domanda di esenzione deve essere presentata, in carta semplice a firma del legale rappresentante, presso una delegazione A.C.I. del territorio della Regione Toscana.


La richiesta di esenzione dovrà contenere (come allegato a parte ovvero in calce alla domanda medesima) anche una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante secondo le modalità del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), nella quale si attesta che l'Organizzazione ha presentato domanda di iscrizione all' Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia 18 luglio 2003 n. 266, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, con indicazione della data di presentazione della domanda.





Documentazione


In allegato alla domanda dovrà essere prodotta copia del libretto di circolazione dei veicoli di cui si richiede l'esenzione.


Decorrenza dell'esenzione


L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.



Esenzione per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati


A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli elenchi di esenzione e i supporti magnetici per i veicoli consegnati a rivenditori autorizzati devono essere spediti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:


Regione Toscana


Direzione Generale Organizzazione e Risorse


Area di Coordinamento Risorse Finanziarie


settore Tributi e sanzioni


Via di Novoli, 26


50127 Firenze


Il versamento del diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo, deve essere effettuato sul conto corrente postale n° 32468530 intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale con la causale"Proventi L. 187/90".



Esenzione per i veicoli destinati al servizio antincendio


Riferimenti normativi


L.R. 22 settembre 2003, n. 49 (e successive modificazioni). Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi di cui alla L.R. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) art. 74, comma 6, come sostituito dalla L.R. 1/2003, art. 50.



Documentazione da presentare


a) domanda di esenzione, redatta su carta semplice, da presentare presso una delegazione ACI o presso un'Agenzia pratiche auto-moto convenzionata;


b) fotocopia della carta di circolazione.



I requisiti necessari alla concessione del beneficio saranno accertati direttamente da ACI presso i competenti uffici regionali (Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana).



Decorrenza dell'esenzione


L'esenzione decorre dall'anno tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione. L'esenzione ha carattere permanente. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari comunicare tempestivamente ad ACI l'eventuale decadenza dei requisiti che hanno determinato l'esenzione (cancellazione dagli archivi del servizio AIB, vendita del mezzo, ecc.), pena sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00.